Il Sistri sarò abolito a partire dal 1° gennaio 2018.
Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 12 dicembre, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento.
Ecco cosa cambia e cosa rimane invariato.
Cos’è il Sistri
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.
Sistri 2019: il provvedimento
Attraverso l’art. 6 del decreto legge 135/2018 “Decreto legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo”, il Consiglio dei Ministri ha confermato l’abolizione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, già a partire dal 1° gennaio 2019.
Verrebbe abrogato così un sistema che fin dalla sua istituzione non ha consentito che si mettesse a punto nel nostro Paese un sistema efficace e semplice di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, e si raggiungesse l’obiettivo di sostituire il sistema di gestione cartaceo, cosa che avrebbe consentito agli organi di controllo un più efficace monitoraggio dei flussi di rifiuti sul territorio nazionale.
«Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato il Ministro Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi».
All’orizzonte un nuovo strumento di tracciabilità dei rifiuti speciali
Parte da questo punto lo studio di un nuovo strumento per tracciare i rifiuti pericolosi basato su una struttura più semplice ed efficiente.
La bozza del Decreto legge Semplificazione, che dovrebbe essere emanato a breve, prevede l’abolizione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Sistri, a partire dal 1° gennaio 2019.
Tracciabilità rifiuti: aboliti Sistri e contributi annuali
Secondo il Decreto Semplificazioni, con l’abolizione del Sistri, saranno aboliti i contributi annuali che in questi anni i soggetti obbligati hanno dovuto versare, pur continuando a gestire i rifiuti prodotti con le modalità vigenti prima dell’introduzione del Sistri, ovvero la tenuta di un registro di carico/scarico, il formulario di trasporto e la dichiarazione annuale MUD.
Concludendo, sempre dall’inizio del prossimo anno, dalla stessa data “e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, i soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione.
Tracciabilità rifiuti: gli obblighi ancora in vigore
Resta comunque obbligatorio anche per le aziende soggette alla normativa ambientale in materia di produzione di rifiuti, in particolare pericolosi, il corretto smaltimento di tali rifiuti, avvalendosi di una azienda specializzata e autorizzata per tale smaltimento.
Rimane anche per il 2019 la scadenza della compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) in modalità digitale e l’obbligo d’invio telematico, quindi si sottolinea l’importanza della regolamentazione sulle dichiarazioni ambientali che coinvolge le imprese che producono rifiuti.
Chi è obbligato a presentare il MUD?
I produttori di rifiuti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (cosí come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) ).
Chi è esentato dall’obbligo di presentazione del MUD?
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
Dott. Gianni Maragna Consulente Ambientale –info@studioagm.eu