In Italia in stato di emergenza coronavirus è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Ai produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio che intendono avvalersi della deroga basterà inviare all’ISS Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Il procedimento di approvazione in soli 6 giorni
Entro e non oltre 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori di mascherine chirurgiche devono poi trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L’Istituto Superiore di Sanità e l’INAIL hanno 3 giorni per pronunciarsi sulla rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
Se le mascherine non vengono autorizzate divieto di produzione o importazione
Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle norme vigenti, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione e all’importatore sarà vietata l’immissione in commercio.
Si tratta di una misura presente nel decreto Cura Italia, DL 17 marzo 2020 n° 18.
Uso delle mascherine senza marchio CE
Già il decreto 2 marzo 2020 n° 9 ha stabilito che possono essere utilizzate quali DPI dispositivi di protezione individuale anche mascherine prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (art. 34, comma 3).
La mascherina è un DPI obbligatorio
Sull’intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74 del d. lgs. 9 aprile 2008, n.81.
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Le indicazioni dell’ISS sull’uso dei DPI negli ospedali e nelle strutture di degenza
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un rapporto con indicazioni per un uso razionale delle protezioni per infezione COVID-19 nelle attività sanitarie e sociosanitarie.
L’ISS precisa che “i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”.
Ecco le misure proposte dall’Istituto Superiore di Sanità sull’uso dei DPI in questo periodo di emergenza e di chiara carenza degli stessi:
- per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che gli operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini assistenziali. È opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta.
- È possibile programmare l’uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida.