Tra le indicazioni operative dedicate alla prevenzione degli incidenti legati agli agenti fisici, una sezione si sofferma sul rischio ultrasuoni. In particolare, vengono trattati temi inerenti l’assenza di valori limite di esposizione cogenti e l’eventuale situazione giustificabile.
Approfondiamo gli aspetti più rilevanti del rischio ultrasuoni mettendo in evidenza anche gli obblighi inerenti la valutazione e l’attuazione di misure di prevenzione.
Per farlo sfogliamo il documento “ Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – parte 7: Ultrasuoni” che contiene le indicazioni elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici e approvate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) nel dicembre del 2022.
Ci soffermiamo oggi in particolare, dopo aver già accennato agli effetti sulla salute e alle strategie di misura dell’esposizione, sulla valutazione dei rischi.
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Il rischio ultrasuoni, la metodologia della valutazione e le misurazioni
Il documento, presentato in forma di risposte alle domande più frequenti sul tema, si sofferma innanzitutto sulla metodologia della valutazione dei rischi.
Si indica che la valutazione del rischio da esposizione a ultrasuoni (US) deve riguardare “l’esposizione complessiva del lavoratore e pertanto, dovrà tenere in considerazione tutte le sorgenti a cui può essere esposto” considerando tutti gli effetti conosciuti e la “eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio”.
Una volta che siamo individuate tutte le attrezzature e gli apparati sorgenti di ultrasuoni “dovranno essere necessariamente consultati gli specifici manuali di uso e manutenzione, predisposti dai fabbricanti o dai distributori “, infatti questi manuali “possono contenere indicazioni in riferimento ai livelli di emissione dell’apparato nonché le misure di tutela per un utilizzo in sicurezza dell’apparato”.
Chiaramente per poter utilizzare correttamente le informazioni ed i dati forniti dai fabbricanti “è indispensabile che le attrezzature/dispositivi siano utilizzati in conformità a quanto indicato dal costruttore, anche in riferimento alle procedure relative alla manutenzione preventiva e periodica”.
Una volta che siano conosciute le sorgenti e le rispettive informazioni fornite dal costruttore, “prima di procedere ad effettuare misurazioni, è possibile consultare la banca dati disponibile sul portale degli agenti fisici” – il portale PAF – nella sezione dedicata agli US. E comunque per utilizzare correttamente le informazioni ed i dati forniti dalla banca dati relativa agli ultrasuoni è “indispensabile verificare che la macchina/dispositivo sia esattamente lo stesso e che le procedure operative adottate siano conformi a quanto riportato in banca dati”.
In ogni caso si raccomanda – continuano le Indicazioni operative – di “consultare la banca dati anche qualora si decida di effettuare la valutazione dell’esposizione con misure, per verificare se le proprie valutazioni e misure di tutela siano congrue o meno con le indicazioni in essa fornite”.
Si segnala poi che altre fonti utilizzabili per la valutazione del rischio sono:
- “valutazioni del rischio effettuate presso aziende simili dello stesso comparto derivanti da indagini precedenti;
- norme tecniche;
- linee guida;
- dati di letteratura”.
È sempre necessario effettuare la valutazione con misurazioni?
Il documento risponde di no e indica che, con riferimento all’articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e, nel Titolo VIII (Agenti fisici), all’articolo 181 (Valutazione dei rischi) del Decreto Legislativo 81/2008, “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione a US, ma questo non comporta necessariamente l’effettuazione di misurazioni”.
Infatti, prima di procedere ad una attività metrologica, è possibile “utilizzare diverse fonti informative” quali: “dati relativi alle emissioni ed alla sicurezza forniti dal fabbricante o dal distributore dell’apparecchiatura sorgente; dati reperibili presso banche dati accreditate, quali quelli disponibili sul Portale Agenti Fisici; dati di letteratura, etc”.
Il rischio ultrasuoni, i limiti di esposizione e i valori soglia
Il documento risponde poi ad una domanda inerente i limiti: esistono limiti di esposizione e/o valori soglia raccomandati a livello internazionale per gli ultrasuoni che si propagano in aria?
Si segnala che “a differenza di altri agenti fisici, per i quali sono previsti capi specifici riportanti valori limite di esposizione”, gli ultrasuoni non sono oggetto di un capo specifico (nel D.Lgs. 81/2008), “né è attualmente vigente alcuna altra normativa nazionale che definisca valori limite di esposizione cogenti a cui debba riferirsi il datore di lavoro nella valutazione del rischio. Si sottolinea inoltre l’assenza di un inquadramento normativo di riferimento a livello UE”.
In ogni caso per rispondere agli obblighi di legge è “possibile comunque riferirsi ad orientamenti protezionistici internazionali”.
Il rischio ultrasuoni e l’eventuale condizione giustificabile
Infine in quali condizioni l’esposizione ad ultrasuoni può essere considerata “giustificabile”?
Per rispondere si ricorda che si definisce situazione “giustificabile” – art.181 comma 3 D.Lgs. 81/2008 – la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici “secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili”.
E dunque una condizione “giustificabile” non necessita “dell’attuazione di specifiche misure di controllo e gestione del rischio (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.)”.
Si indica che una situazione “può essere considerata giustificabile nel caso in cui ricorrano le due condizioni:
- i livelli di esposizione prodotti siano al di sotto dei livelli di riferimento stabiliti a livello internazionale per la protezione della popolazione;
- sia garantito nel tempo il mantenimento della condizione a basso rischio riscontrata”.
Ad esempio – conclude il documento – “qualora siano presenti macchinari la cui emissione può variare considerevolmente in caso di sostituzione della sorgente, o per carenze manutentive, o per procedure di impiego non appropriate, la condizione espositiva non può essere considerata ‘giustificabile’. Dovranno essere comunque previste specifiche misure organizzative tese al controllo della gestione e manutenzione dell’apparecchiatura”.
E si può fare riferimento, in tal senso, ai limiti previsti dall’International Non-Ionizing Radiation
Committee of the International Radiation Protection Association (IRPA-INIRC) – pubblicati nelle Linee Guida del 1984 “Interim guidelines on limits of human exposure to airborne ultrasound” – per la “protezione della popolazione intesi come valori massimi istantanei non superabili”.