Sono in vigore le nuove Norme tecniche con il D.M. 69 del 28 marzo 2018, sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del conglomerato bituminoso.
Il conglomerato bituminoso è un prodotto di rifiuto ottenuto dalla fresatura dell’asfalto, costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi (Cer 170302), tramite operazioni di fresatura a freddo o demolizione degli strati di pavimentazione stradale realizzate in conglomerato bituminoso.
Con il nuovo decreto il ministero dell’Ambiente, in attuazione dell’articolo 184-ter del Codice ambiente, intende regolamentare e definire i criteri per la classificazione del fresato d’asfalto, che cessa di essere qualificato come rifiuto se si rispettano alcune condizioni.
Fresato d’asfalto: condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto
Secondo la Parte A dell’Allegato 1, il fresato d’asfalto cessa di essere rifiuto se:
- è utilizzabile per gli scopi specifici: produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idrauliciper l’impiego nella costruzione di strade;
- risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- è conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’allegato 1 (ad esempio, presenza di materie estranee: max 1% sull’intera massa).
Secondo la Parte B dell’Allegato 1, il fresato d’asfalto cessa di essere rifiuto se:
- è stato verificato “visivamente” in ingresso;
- ha superato le verifiche richieste ovvero:
- il Test di cessione, con i limiti massimi di concentrazione della tab. b.2.2;
- gli IPA e l’amianto presenti, con i limiti massimi di concentrazione della tab. b.2.1;
- sono state determinate le caratteristiche prestazionali (granulometria secondo EN933-1 e natura degli aggregati secondo EN 932-3).
Resta in ogni caso escluso dal decreto il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis.
Fresato d’asfalto: rifiuto speciale
Pertanto, il fresato d’asfalto va qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184, c. 3, D.L.vo 152/2006 che, sottoposto a recupero in impianto autorizzato, secondo le indicazioni del nuovo D.M. 69/2018, può cessare tale qualifica per riacquistare quella di “prodotto”.
Dal conglomerato bituminoso al granulato di conglomerato bituminoso
Il conglomerato che ha cessato di essere rifiuto prende il nome di granulato di conglomerato bituminoso.
Da produttore del rifiuto a gestore dell’impianto autorizzato
Il decreto ridefinisce il concetto di produttore.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, il produttore non è più inteso come produttore del rifiuto ma come gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.
Obblighi del gestore dell’impianto autorizzato
Il gestore dell’impianto autorizzato, ha l’obbligo di attestare, mediante dichiarazione di conformità (DDC) sostitutiva di atto notorio, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto.
La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità (DDC):
- viene predisposta per ciascun lotto, secondo il modello dell’Allegato 2;
- viene inviata all’autorità competente e all’ARPA di riferimento territorialmente,mediante raccomandata A/R ovvero per via telematica, ai sensi dell’art. 65 delD.lgs. 82/2005 (PEC);
- viene conservata presso l’impianto di produzione o presso la sede legale (si presume per 5 anni, in analogia alla conservazione dei campioni di granulato).
Obbligo di conservazione dei campioni
Tra gli obblighi del gestore rientra infatti quello di conservare
un campione di granulato di conglomerato bituminoso per cinque anni, in conformità alla norma UNI 10802:2013, per una eventuale verifica della sussistenza dei requisiti.
Chi è escluso dall’obbligo di conservazione del campione?
Sono esclusi da tali obblighi, le imprese registrate EMAS e quelle in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Il fresato d’asfalto rimane un rifiuto
In ogni caso il “fresato d’asfalto” o anche lo “scarificato d’asfalto” (materiale proveniente dalla demolizione a blocchi del manto stradale) rimane un rifiuto la cui disciplina in materia di gestione dei rifiuti, si applica integralmente fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Quindi per chi fresa e produce il “rifiuto” e per chi lo trasporta, nulla cambia: vige comunque la disciplina dei rifiuti fino alla successiva trasformazione in End of Waste.
Informazioni sull’autore:
Dott. Gianni Maragna – info@studioagm.eu – www.studioagm.eu