Prorogati a novembre 2019 i termini per l’adeguamento degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
Si parla di funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone.
Con il decreto dirigenziale n. 166 del 13 maggio 2019 sono stati prorogati i termini di scadenza di cui all’art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 relativo a «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone».
Il nuovo termine di scadenza per l’adeguamento degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone è il 30 novembre 2019.
L’articolo 9.1.1. del decreto 11 maggio 2017 sulle funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone, prevede che:
“entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto.
L’esercente dovrà inviare all’Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi”.