Gestione rifiuti, il nuovo decreto tra doveri e la “responsabilità estesa”

Nuove regolamentazioni in materia di gestione dei rifiuti. Con un decreto legislativo del 3 settembre 2020 si sono poste nuove regole e si sono date nuove informazioni sia ai produttori che al resto della filiera.

Cosa modifica il decreto?

Il  D.lgs 116/2020 ha introdotto importanti modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/06 inerenti la gestione rifiuti ed in particolare:

 • introduce il nuovo concetto di responsabilità estesa del produttore. Per produttore si intende colui che produce il bene (con coinvolgimento dei diversi attori della filiera). Lo scopo è quello di creare dei circuiti virtuosi finalizzati al recupero e riutilizzo nonché alla riduzione della produzione di rifiuti ed al sostentamento economico della filiera.
Introduce l’obbligo di ritiro dei rifiuti da parte del produttore del bene. In sostanza si va verso una gestione similare a quella dei RAEE. Sebbene tale modifica sia la più consistente non è ancora in vigore in quanto necessitano dei decreti attuativi per renderla operativa.

• Dal 05/01/2021 i produttori di articoli dovranno inviare i dati all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH). La stessa norma si applica anche alle materie prime secondarie ottenute dal recupero di rifiuti. La comunicazione va effettuata se sono presenti sostanze pericolose (preoccupanti).

• Scompare la definizione di rifiuto assimilabile all’urbano. I rifiuti sono divisi in urbani e speciali. I rifiuti urbani sono identificati nell’allegato L-quater e nell’allegato L-quinquies vengono riportate le tipologie di attività che li possono produrre. Sono esclusi dagli urbani i rifiuti che provengono dalla produzione. Tutti i rifiuti non urbani sono speciali.

• Il produttore è esentato da responsabilità se ha ceduto il rifiuto ad un soggetto autorizzato (al recupero) ed abbia ricevuto la IV copia entro tre mesi. Se non arriva la IV copia l’esenzione dalle responsabilità si ottiene con la notifica all’autorità competente della mancata ricezione.
Nel caso di conferimento ad un impianto di smaltimento che effettua le operazioni D13, D14 e D15 il produttore dovrà ricevere una attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dall’impianto di destinazione.

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La precisazione importante sui rifiuti urbani

Da sottolineare anche questa precisazione sulla gestione rifiuti data dalla nuova lettera b-sexies) dell’art. 183:

«i rifiuti urbani non includono rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».

Risulta, di conseguenza, in maniera espressa l’esclusione dal novero dei rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Nuovo comma 5 dell’art. 188:

«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (…)abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».

Tra le disposizioni di carattere programmatico previste dal D. Lgs. n. 116/2020 è incluso anche il richiamo ad un nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Fonti :

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 

https://lexambiente.it 
https://www.altalex.com

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