Infortunio in itinere, cos’è e come si affronta

L’infortunio in itinere è un tipo di danno che possono subire i lavoratori durante i loro spostamenti. Tuttavia la questione dell’infortunio in itinere non è sempre chiara a tutti: ci sono infatti delle domande frequenti che i lavoratori si pongono e alle quali non sempre è semplice dare una risposta chiara ed univoca.

Tra le domande più frequenti dei lavoratori spiccano:

  • l’infortunio in itinereè considerato tale anche se avviene su un mezzo privato?
  • Quali sono i casi di infortunio in itinere che prevedono un risarcimento?
  • Se ho compiuto una deviazione rispetto al tragitto diretto casa-lavoro e ho subìto un incidente, è ugualmente considerabile un infortunio in itinere?

Si può dire che:

  • L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
  • Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Quindi si parla di infortunio in itinere se il danno subìto avviene nel percorso casa-lavoronel percorso lavoro-casa e in quello di andata e ritorno dal luogo di consumazione del pasto. Comprende anche quelli subiti dai lavoratori mentre si trasferiscono tra due luoghi di lavoro diversi (si pensi, ad es., a un capo cantiere o ad un edile che lavora in due distinti cantieri contemporaneamente)

Se siamo su un auto privata o mezzo pubblico: cosa cambia?

Il lavoratore che subisce un incidente in itinere mentre sta utilizzando il suo mezzo privato (auto, bici, scooter,ecc.)  ha diritto ad essere indennizzato dall’INAIL solo se l’utilizzo del proprio mezzo era effettivamente necessario, ad es. per eccessiva scomodità degli orari dei mezzi pubblici, oppure perchè imposto dal datore per esigenze lavorative.

In ogni caso, l’utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato dal datore.

In particolare l’uso del mezzo privato viene concesso quando si palesano queste due circostanze:

  • non ci sono mezzi pubblici che consentano al lavoratore di recarsi presso il posto di lavoro
  • i mezzi pubblici ci sono ma, per motivi di orario, non garantiscono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli in relazione alle esigenze di vita del lavoratore

Mentre  il  percorso deve essere il più breve e diretto:

Il percorso che il lavoratore deve aver compiuto per poter ottenere il risarcimento in caso di incidente è quello più breve e diretto: ciò significa che se l’incidente avviene a seguito di deviazioni o interruzioni che non c’entrano con il lavoro (ad esempio, un acquisto presso un negozio o la visita a un amico) allora sfuma il diritto all’indennizzo INAIL.

Va però precisato invece che se l’interruzione o la deviazione è causata da una necessità improrogabile (ad esempio chiusura di una strada per lavori in corso o per un guasto meccanico) o da un obbligo penalmente perseguibile (ad es. prestare soccorso a vittime di incidenti per non incorrere nel reato di omissione di soccorso), allora il lavoratore sarà comunque tutelato.

Ma vediamo quali sono i presupposti dell’infortunio in itinere?

Secondo una Sentenza delle Sezioni Unite non tutti gli infortuni in itinere possono essere risarciti. Hanno diritto ad un indennizzo INAIL solo quei lavoratori vittime di incidenti che sono in ogni caso collegati al lavoro e non hanno con esso un legame solo marginale, basato cioè solo su una coincidenza di orario e luogo.

 

 Sono esclusi gli infortuni in itinere causati direttamente da:

  • mancanza della prescritta abilitazione di guida;
  • abuso di alcolici e psicofarmaci;
  • uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  • violazione del codice della strada da parte del conducente.

Teniamo presente che

  • IMPORTANTE:
  • l’intervento della Cassazione, la quale ha in più occasioni sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato:
  • a) In totale assenza di mezzi pubblici;
  • b) In presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
  • c) In caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.
  • Certamente, nell’ipotesi soprindicata, imprescindibile sarà, ai fini risarcitori, il rispetto da parte del lavoratore delle norme del Codice della Stradain occasione del sinistro.
  • Infine il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell’infortunio in itinere sia l’ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.
  • Alla luce delle considerazioni esposte, pare dunque evidente a giudizio di chi scrive come, salvo i cennati casi eccezionali, debbano escludersi dalla fattispecie esaminata gli incidenti che, per contro, si verificano in occasione di anomale interruzioni e/o deviazioni del nomale tragitto casa-lavoro.
  • Si suole parlare al riguardo del c.d. “rischio elettivo”, riferendosi con tale locuzione all’ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalitàtra l’evento e il danno subito.
  • Singolare sul punto è stata infatti la recente vicenda, portata all’attenzione del Supremo Collegio, di un lavoratore che, in occasione di un sinistro stradale occorso durante il tragitto casa-lavoro, si è visto negare dal giudice il risarcimento dei danni in quanto abitando in prossimità del luogo di lavoro e in zona ben servita da mezzi pubblici, si recava ugualmente in servizio con la propria autovettura. (Cass. civile, sez. lav., sent. n. 22154 – 20/10/2014).
  • Orbene, sotto un profilo eminentemente pratico, deve precisarsi che il risarcimento delle lesioni subite costituisce un onere pecuniario sia della compagnia assicurativa che dell’I.N.A.I.L. e ad entrambi dovrà consequenzialmente inoltrarsi la formale denuncia.
  • Tuttavia è bene ricordare che mentre, da un lato, l’indennizzo offerto dall’Inail non coprirà l’intero danno subito dal lavoratore non risarcendo infatti l’Istituto anche il danno morale, dall’altro lato, il lavoratore danneggiato non potrà cumulare l’indennizzo Inail con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.

In ogni caso lo studio SICURFORM SRLS, che si avvale di esperti non solo in sicurezza sui luoghi di lavoro ma in sinistri strali, resta a disposizione per ogni ed eventuale puntualizzazione, qualora ne aveste bisogno.

 

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