È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/277 (G.U. dell’Unione Europea L62 del 23/02/2021) recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti (POP) riducendo, o a eliminando ove possibile, il rilascio di tali sostanze e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati.
Cosa afferma tale regolamento?
La Commissione ha determinato la presenza di pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri come impurità in taluni articoli, comprese materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno. Per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e agevolare l’applicazione, è stato fissato un limite come contaminante non intenzionale in tracce di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri.
La fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli sono vietate.
Gli Stati membri devono:
- preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo;
- comunicare il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, compreso l’utilizzo di sostanze sostitutive o modificate.
- considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP nella costruzione di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti.
Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.
Altre restrizioni verso gli Stati Membri
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.
I POP sono disciplinati a livello mondiale dalla convenzione di Stoccolma e dalla convenzione di Aarhus. Il regolamento POP come indicato mira a proteggere la salute umana e l’ambiente con specifiche misure di controllo che:
- vietano o limitano fortemente la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di inquinanti organici persistenti;
- riducono al minimo l’emissione nell’ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali;
- fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e
- garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POP.
Le sostanze chimiche identificate come POP comprendono:
- pesticidi (come il DDT);
- prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure
- sottoprodotti non intenzionali formatisi durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).
Fonti : – https://echa.europa.eu
Comprensione dei POP – ECHA
https://eur-lex.europa.eu Regolamento delegato (UE) 2021/277 – EUR-Lex
https://www.normachem.it Nuova modifica all’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021- POPs ..