Inquinanti organici persistenti, dalla UE arriva il nuovo regolamento

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/277  (G.U. dell’Unione Europea L62 del 23/02/2021) recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.  Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti (POP) riducendo, o a eliminando ove possibile, il rilascio di tali sostanze e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati.

Cosa afferma tale regolamento?

La Commissione ha determinato la presenza di pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri come impurità in taluni articoli, comprese materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno. Per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e agevolare l’applicazione, è stato fissato un limite come contaminante non intenzionale in tracce di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri.

La fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli sono vietate.

Gli Stati membri devono:

  • preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo;
  • comunicare il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, compreso l’utilizzo di sostanze sostitutive o modificate.
  • considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP nella costruzione di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti.

Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.

Altre restrizioni verso gli Stati Membri

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.

I POP sono disciplinati a livello mondiale dalla convenzione di Stoccolma e dalla convenzione di Aarhus. Il regolamento POP come indicato  mira a proteggere la salute umana e l’ambiente con specifiche misure di controllo che:

  • vietano o limitano fortemente la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di inquinanti organici persistenti;
  • riducono al minimo l’emissione nell’ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali;
  • fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e
  • garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POP.

Le sostanze chimiche identificate come POP comprendono:

  • pesticidi (come il DDT);
  • prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure
  • sottoprodotti non intenzionali formatisi durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).

Fonti :  https://echa.europa.eu 

Comprensione dei POP – ECHA
https://eur-lex.europa.eu Regolamento delegato (UE) 2021/277 – EUR-Lex

https://www.normachem.it Nuova modifica all’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021- POPs ..

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