Istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il Fondo per il reddito di ultima istanza garantirà ai lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell’emergenza coronavirus hanno smesso o ridotto il proprio lavoro il riconoscimento di una indennità.
Il limite di spesa complessiva per le indennità ai lavoratori è di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 17 aprile 2020, verranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità ai lavoratori, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.