La dichiarazione F-Gas non è più obbligatoria per gli operatori

Non è più in vigore l’obbligo in capo agli operatori di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019).

Lo chiarisce EcoCamere.

Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006“, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012.


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Chi è obbligato a fare la comunicazione FGAS

L’obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate.

Quando fare la comunicazione FGAS

Le dichiarazioni FGAS partiranno dal 24 settembre 2019.

Cosa c’è nella comunicazione FGAS

Bisognerà comunicare dati con riferimento agli interventi svolti  sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici

Chi deve effettuare la comunicazione FGAS

La comunicazione va effettuata dagli installatori e manutentori.

Comunicazione FGAS telematica

La comunicazione FGAS va presentata per via telematica.

Quando effettuare la dichiarazione FGAS

La comunicazione FGAS va presentata per via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • Dallo smantellamento delle apparecchiature.

Cosa comunicare alla banca dati FGAS

Nella comunicazione FGAS, entro 30 giorni dall’intervento dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  •  anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni.

Sostituito il registro dell’impianto

Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell’impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.

Banca dati FGAS: accesso dell’operatore

L’operatore delle apparecchiature (ovvero il proprietario o comunque il soggetto che ha un effettivo controllo sull’apparecchiatura) potrà accedere ad un’area riservata della Banca Dati FGAS e consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature nonchè scaricare un attestato.

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