In G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019 è pubblicato il Decreto 22 gennaio 2019: “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Il decreto individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Il decreto 37/2019 abroga il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013.
L’Allegato I “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“e l’Allegato II “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare” del decreto appena approvato aggiornano e sostituiscono quindi quelli del precedente decreto del 2013.
Formazione di preposti e lavoratori: le novità 2019
L’Allegato II del Decreto 22 gennaio 2019 prevede, tra l’altro:
- la possibilità per i preposti che hanno già superato la prova fiale del percorso di formazione da lavoratori, di integrare con un corso di formazione abbreviato in sole 4 ore più prova finale;
Per i dettagli leggi anche: Cantieri stradali e segnaletica, formazioni dei preposti: novità 2019
- che gli aggiornamenti della formazione dei lavoratori avvenga ogni 5 anni, invece che 4 come precedentemente stabilito;
- che il corso di aggiornamento duri 6 ore, invece che 4.
I corsi di formazione di aggiornamento devono essere effettuati in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.
Inoltre, gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.