Sull’intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza coronavirus che causa la malattia respiratoria COVID-19, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74 del d. lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Lo stabilisce il decreto Cura Italia, 17 marzo 2020 n° 18.
Uso delle mascherine senza marchio CE
Già il decreto 2 marzo 2020 n° 9 ha stabilito che possono essere utilizzate quali DPI dispositivi di protezione individuale anche mascherine prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (art. 34, comma 3).
Leggi anche: