Per condurre le navi da diporto impiegate in “commercial use” è confermata la necessità della specifica abilitazione a vela, ma non è necessario uno specifico esame se è già stata acquisita la specifica patente nautica.
È il contenuto del chiarimento fornito dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Mit, ad un quesito riguardante il caso di un marittimo italiano.
Nel prendere atto del buco legislativo attuale, mancando – di fatto – le disposizioni e le modalità di esecuzione per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione delle unità a propulsione velica specifica per i titolati professionali del diporto, la Direzione Generale ribadisce che per i “titolati che nel corso della loro formazione avessero già sostenuto l’esame per la navigazione a vela, anche nell’ambito del conseguimento della patente nautica, la specializzazione a vela è da considerarsi già acquisita”.
Nella risposta al quesito, e riguardate un caso specifico, la Direzione generale sottolinea inoltre che il marittimo, dovendo imbarcare su una nave da diporto adibita a uso privato, quindi al di fuori del cosiddetto “commercial use”, il codice della nautica da diporto ammette la possibilità, per il personale della gente di mare, di essere imbarcata a ruolino e prestare servizio a bordo delle unità avvalendosi della sola patente nautica.