La normativa sull’inquinamento olfattivo in Italia

L’odore costituisce un importante problema ambientale a causa della crescente industrializzazione e della necessità di un ambiente sano, per cui sono necessari effettuare tutti gli sforzi possibili per abbattere i livelli di odore.

Impatto ambientale degli odori

Lo studio dell’origine e della dispersione degli odori, e dei metodi di misura e di abbattimento sono perciò aspetti molto importanti dell’inquinamento olfattivo.

La stima dell’impatto olfattivo va effettuata valutando la frequenza e l’entità dell’odore, determinando quali aree sono interessate e valutando possibili misure di mitigazione.

I modelli di dispersione sono in grado di fornire stime dei livelli di odore dovuti sia a scenari emissivi attuali, sia a scenari emissivi futuri. Essi sono l’unico strumento in grado di prevedere l’impatto atmosferico di un’opera prima che questa venga realizzata, permettendo così, se necessario, di mettere in atto tutte le azioni per mitigare l’impatto.

La normativa sulle emissioni odorigene in Italia

Con l’emanazione del D.Lgs. 183/2017 attuativo della direttiva 2015/2193 sulle emissioni da impianti di combustione, è stato introdotto l’art. 272-bis nel D.Lgs 152/2006 che individua  nelle Regioni i soggetti che possono stabilire misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene; e anche gli impianti che emettono solamente emissioni odorigene “potrebbero” ricadere nell’art. 269, e dotarsi di un’apposita autorizzazione.

Il D.Lgs. 183/2017 introduce un nuovo aspetto ambientale “emissioni odorigene”, da valutare negli atti autorizzativi.

Nella legislazione nazionale, non è presente una normativa dedicata agli odori, la lacuna normativa statale ha consentito alle Regioni di legiferare in materia.

La nuova norma stabilisce proprio “la competenza” delle Regioni, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene.

Dal 19 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto attuativo è modificato il “Testo Unico Ambientale” con l’introduzione del nuovo art. 272-bis:

“1.La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271.

Nell’ordinamento italiano, vi erano solo criteri qualitativi: art. 674 codice penale;- art. 844 codice civile; art. 177 del D.Lgs 152/2006.

Ora con varie norme Uni e tramite ISPRA (2018) sono state definite l’applicazione di metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – ISPRA 2018.

Recente è la Delibera SNPA n. 38/2018 del 03 ottobre 2018 Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene come anche la UNI 11761:2019 Emissioni e qualità dell’aria – Determinazione degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring Systems)


Fonti:

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