Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il DM 18/10/2019 recante Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
L’allegato tecnico del suddetto decreto contiene la revisione del DM 3/8/2015, resasi necessaria a 4 anni dall’entrata in vigore del codice, ed approvata nella versione definitiva in seno al Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi del giugno 2019, al fine di risolvere alcune criticità che sono emerse nel periodo di applicazione a far data dal 18/11/2015.
In particolare, scopo dell’aggiornamento è stato quello di:
• migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti)
• migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, esempi per l’illustrazione dei casi più complessi, disegni esplicativi)
• articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose
• fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative
• applicare il metodo prestazionale (FSE) anche senza fare ricorso alla procedura di deroga
• risolvere alcune criticità riscontrate
• inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento.
L’entrata in vigore del DM 18/10/2019 in data 1/11/2019 è di pochi giorni successiva a quella del D.M. 12/04/2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che ha esteso il campo di applicazione del Codice a quarantadue su ottanta delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sancendo, dalla data di entrata in vigore del 20/10/2019, la fine del regime di “doppio binario” per tutte quelle attività riportate nell’Allegato I al DPR 151/2011 sprovviste di regole tecniche verticali.
L’Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato una circolare esplicativa delle modifiche introdotte dal D.M. 12 aprile 2019, consultabile dal link a fianco.
Il quadro sarà completato nei prossimi mesi con l’emanazione delle prossime Regole Tecniche Verticali in fase di preparazione (ospedali, locali pubblico spettacolo, edifici pregevoli, …).