Sono state aggiornate le norme tecniche di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, contenute nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.
È stato infatti pubblicato il Decreto 25 gennaio 2019: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Le nuove norme tecniche riguardano:
- gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
- gli edifici esistenti che, dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto, sono oggetto di interventi che comportino la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Le nuove norme tecniche non si applicano per:
- gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in
vigore del decreto siano stati pianificati lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del
fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; - gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in
vigore del decreto siano in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; - gli edifici che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Semplificate le procedure di deroga
Sono state semplificate le procedure di richiesta ed accettazione di deroga.
Ora si segue il dettato dell’articolo 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, invece dell’articolo 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Se le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentano caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Il Comando dei Vigili del Fuoco esamina l’istanza e la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale corredata da un parere motivato.
Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà comunicazione al Comando al quale l’istanza di deroga è stata presentata e contestualmente anche al richiedente.
Nuovi livelli di prestazione antincendio
Secondo il dettato del nuovo articolo 9 bis del decreto 246/2019, vengono individuati diversi livelli di prestazione antincendio (L.P.), cui corrispondono disposizioni di sicurezza differenti.
I L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito
indicato:
- L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Livello di prestazione antincendio 0
Nel caso in cui venga attribuito un livello di prestazione L.P. pari a 0, per edifici di tipo a con altezza antincendio dai 12 ai 24 metri, il responsabile dell’attività:
- identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso
d’incendio; - espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Gli occupanti dell’edificio, in condizioni ordinarie:
- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio
informativo; - non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di
protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per
consentire un efficace soccorso; - azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
Livello di prestazione antincendio 1
Nel caso in cui venga attribuito un livello di prestazione L.P. pari a 1, per edifici di tipo b e c con altezza antincendi oltre 24 a 54 metri, il responsabile dell’attività:
- Organizza la GSA attraverso:
- predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza; (come sotto dettagliata)
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei Condomini o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
- verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato).
Nel caso di livello di prestazioni 1, gli occupanti dell’edificio, in condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività;
- non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di
emergenza;
Le misure antincendio preventive da mettere in atto per edifici con livello di prestazioni 1 sono:
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
- mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …),
- temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.
Essa deve riguardare:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
- ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.
Livello di prestazione antincendio 2
Nel caso in cui venga attribuito un livello di prestazione L.P. pari a 2,
per edifici di tipo d con altezza antincendi oltre 54 e fino a 80 metri, il responsabile dell’attività, agisce come per il livello di prestazione 1 ed in più:
- prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte;
Per L.P. 2 alle misure antincendio preventive previste per il L.P. 1 si aggiunge:
- impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza per il livello di prestazione 2 deve contenere anche le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
Livello di prestazione antincendio 3
Nel caso in cui venga attribuito un livello di prestazione L.P. pari a 3,
per edifici di tipo e) con altezza antincendi oltre 80 metri, le disposizioni da attuare sono quelle previste per i livelli di prestazione 1 e 2.
Inoltre, il responsabile dell’attività:
- predispone centro di gestione dell’emergenza conforme a quanto sotto dettagliato;
- designa il Responsabile della GSA;
- designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);
- prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte;
Il responsabile della GSA pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:
- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
- effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
- fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
- segnala al Responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori:
- se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza;
- se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
Alle misure antincendio preventive del livello di prestazioni 1 e 2 si aggiungono:
- un centro di gestione dell’emergenza;
- un sistema EVAC realizzato a regola d’arte.
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza e inoltre deve essere fornito almeno di:
- informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
- centrale gestione sistema EVAC;
- centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti.
In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.
Tempi di adeguamento alle nuove disposizioni antincendio
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto devono essere adeguati alle disposizioni
dell’allegato 1 del Decreto 25 gennaio 2019 entro i seguenti termini:
- due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.