Lavoro intermittente a chiamata e obblighi sicurezza in applicazione del decreto 81/08

Nell’ambito dell’attività aziendale si riscontra sempre più spesso l’assunzione di persone con contratto di lavoro intermittente a chiamata , anche per pochi giorni.

Quali obblighi di sicurezza vigono per il lavoro di tipo intermittente a chiamata?

In questi casi, valgano tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008.

Cos’è il lavoro intermittente, a chiamata

Il  lavoro a chiamata  anche detto intermittente, è una tipologia di lavoro in cui il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per eseguire delle attività in modo non continuativo, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il d.lgs. 81/08 all’articolo 2 definisce come lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. …………….”

In relazione quanto definito dal d.lgs. 81/2008 è evidente che il lavoratore assunto mediante contratto a chiamata viene considerato come un lavoratore a tutti gli effetti, in quanto non importa la tipologia contrattuale, è sufficiente che il soggetto in questione svolga un’attività nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro.

Lavoro a chiamata: gli obblighi del datore di lavoro

Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore a chiamata in materia di salute e sicurezza si può far riferimento all’articolo 3, comma 8, come modificato dal d.lgs. 151/2015:

Articolo 3 – Campo di applicazione

(…)

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili

(…)

Un titolare aziendale che assume il lavoratore mediante contratto a chiamata, in quanto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, viene considerato come datore di lavoro. Tuttavia i datori di lavoro che usufruiscono di lavoratori con contratto a chiamata o intermittente devono per poter adeguarsi alla normativa in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori previsti dal d.lgs. 81/08 .

Se il datore di lavoro  non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si configura una violazione normativa secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, ciò comporta la trasformazione del rapporto in un subordinato a tempo indeterminato che, normalmente, in base al principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale (Inl, circolare 49/2018).

Oltre all’obbligo della valutazione dei rischi, il datore di lavoro in base agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 81/08, deve:

  • Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
  • Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
  • Designare la squadra di emergenza (primo soccorso e antincendio);
  • Fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei.

Essendo il lavoro intermittente equiparato al lavoratore subordinato permangono anche gli altri obblighi di sicurezza, in particolare nell’applicazione dell’art 36 e 37 del d.lgs. 81/08.

Il caso di lavoratori autonomi e imprese familiari

I lavoratori autonomi e le imprese familiari vengono inquadrati con l’art. 21 del d.lgs. 81/2008, dal punto di vista della sicurezza, che richiede differenti modalità di attuazione degli adempimenti.

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

I soggetti facenti parte di un’impresa familiare o i lavoratori autonomi designati dall’art. 21 non sono esonerati e anzi hanno l’obbligo di ottenere l’abilitazione specifica all’uso di macchine ed attrezzature (ad es. per l’utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile, carrello elevatore, ecc.).


Riferimenti bibliografici

INL – Lettera Circolare del 15 Marzo 2018 – Lavoro intermittente – assenza documento valutazione rischi – riqualificazione rapporti di lavoro.

Tribunale di Milano, con sentenze nn. 1806 e 1810 del 19 e 20 giugno 2017

Tribunale di Vicenza con sentenza n. 343 depositata il 19 luglio 2017

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (1) (2). Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

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