La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva 2013/35/UE fissa le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
L’obiettivo della nuova normativa è la protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici nocivi durante l’attività lavorativa. L’esposizione a campi elettromagnetici è un rischio complesso.
Con questa normativa sono state introdotte le misure più specifiche per garantire un’adeguata protezione dei lavoratori.
I campi elettromagnetici sono trattati nel titolo VIII del D.lgs 81/08 che riguarda gli agenti fisici.
All’articolo 181 comma 2 ove si parla di valutazione dei rischi troviamo:
“La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.”
Con il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 è stata recepita la direttiva 2013/35/UE recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.
Tale Decreto ha introdotto alcune importanti novità nel testo unico, in particolare all’art 209 del D.Lgs. 81/08, il quale indica che il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”.
Secondo diverse interpretazioni, la nuova direttiva 2013/35/CE contiene delle muove indicazioni operative per cui, secondo l’art. 29 del D.Lgs 81/08 va riprogrammata immediatamente la valutazione dei rischi, anche se non trascorsi i 4 anni.
La valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL (sul portale online relativo agli agenti fisici). ” L’articolo 181 si riferisce, più in generale, alle buone prassi secondo la definizione dell’articolo 2 del DLgs.81/2008.
Nel corso dell’aggiornamento occorre, riesaminare le categorie di lavoratori e le attrezzature alla luce del D.lgs 159/2016 applicando i nuovi limiti che sono stati modificati.In particolare:
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VLE – valori limite di esposizione per effetti sanitari
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VLE – valori limite di esposizione per effetti sensoriali
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VA – valori di azione per campi elettrici e magnetici, inferiori e superiori
Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea.
Sia la direttiva 2004/40/CE che il D.Lgs. 81/2008 prevedono che i datori di lavoro mettano a disposizioni dei lavoratori macchine ed apparecchiature sicure e, che non comportino rischi di esposizione a campi elettromagnetici per i lavoratori esposti.
Il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.5.10 della direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) stabilisce che “le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina (comprese quelle non ionizzanti, di cui i campi elettromagnetici fanno parte) devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone”.
Si aggiunge inoltre che “ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone”.
Il libretto d’uso e manutenzione è il primo importante strumento di informazione e formazione per una prima valutazione preventiva da parte del datore di lavoro; è inoltre fondamentale fonte di informazione per il corretto utilizzo da parte del lavoratore, e per una corretta manutenzione; il tutto al fine di assicurare livelli di emissione e di assorbimento di CEM contenuti e/o inferiori a valori potenzialmente pericolosi.
Infatti è previsto come requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.4.2 la Direttiva Macchine stabilisce che il manuale di istruzioni debba contenere:
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l’operatore e le persone esposte.
La valutazione delle radiazioni elettromagnetiche, emesse dal macchinario, effettuata dal fabbricante (con riferimento alla norma UNI EN 12198, armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE) permette di definire la corretta classificazione della macchina.
La valutazione delle radiazioni elettromagnetiche, , consente di prendere idonee misure di protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi connessi con l’esposizione a tali emissioni.
Occorre sottolineare come la presenza di campi elettromagnetici significativi e l’assenza di indicazioni e segnalazioni nel manuale di istruzioni, e/o nelle pubblicazioni illustrative o promozionali, rappresenta una non conformità rispetto la Direttiva Macchine . ciò comporta una responsabilità del costruttore e origina delle contestazioni da parte del cliente o delle sanzioni.
Ai fine della prevenzione da malattie e per la tutela della salute dei lavoratori , la mancanza di segnalazioni e informazioni potrebbe indurre a dei rischi lavorativi.
La valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro compete al datore di lavoro, dvrebbe essere stata fatta anche sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, o attraverso misye strumentali.
Infatti qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli”.
La normativa definisce situazione “giustificabile” la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE.
Ma quali sono le principali sorgenti di campo elettromagnetico sul luogo di lavoro?
Deve essere fatta una distinzione tra quelle classificate come “fonti interne” e quelle che invece sono “fonti esterne” ai luoghi di lavoro.
All’interno degli ambienti di lavoro, le principali sorgenti alle quali i lavoratori sono potenzialmente esposti sono ad esempio:
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video terminali, computer e tablet
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saldatrici
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reti wireless
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telefoni cordless e cellulari
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stampanti e fotocopiatrici
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linee e quadri elettrici
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sistemi marcatori magnetici
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sistemi controlli spessori magnetici in linea
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sistema di saldatura materiali plastici o in legno ad induzione
A queste fonti interne possono aggiungersi i contributi delle sorgenti esterne, come:
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antenne per la telefonia mobile
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elettrodotti e cavidotto
Con il D.Lgs 1/8/2016 n.159 ed in particolare il 210-bis “informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, indica l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentati per la sicurezza l’obbligo di ricevere un’adeguata formazione ed informazione riguardante i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, agli eventuali effetti dell’esposizione a carico dell’organismo e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio (es. lavoratrici in stato di gravidanza).
Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, “il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207”.
Tra i soggetti particolarmente sensibili, sono considerati tali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD-Employee), protesi, schegge o frammenti metallici, soggetti epilettici, donne in stato di gravidanza…
Il datore del lavoro deve assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a campi elettromagnetici superiori ai VLE sanitari e sensoriali che sono indicati nell’allegato XXXVI parte II (non termici) e III (termici) del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.. Per dimostrare la non esposizione del lavoratore deve procedere alla valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione (si veda articolo 209 del D.Lgs 159/16 che modifica il vecchio articolo 209 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.)
Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla frequenza e dall’intensità; anche altri fattori, come la forma dell’onda, possono essere importanti in alcune situazioni. Alcuni campi provocano la stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, mentre altri causano un riscaldamento. Gli effetti causati dal riscaldamento sono denominati effetti termici, mentre tutti gli altri effetti sono definiti effetti non termici.
È importante notare che tutti questi effetti hanno una soglia al di sotto della quale non vi è alcun rischio e le esposizioni inferiori alla soglia non sono in alcun caso cumulative. Gli effetti causati dall’esposizione sono transitori, essendo limitati alla durata dell’esposizione e cessano o diminuiscono quando finisce l’esposizione. Ciò significa che non vi sono ulteriori rischi per la salute una volta terminata l’esposizione.
Gli effetti sull’uomo dei campi elettromagnetici si distinguono in:
• Effetti diretti: quelli derivanti dall’esposizione diretta ad un campo elettromagnetico. In relazione alla frequenza del campo possono manifestarsi con: vertigini e nausea, stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, riscaldamento superficiale del corpo o di parte di esso.
• Effetti indiretti: effetti indesiderati provocati dalla presenza nel campo elettromagnetico di oggetti che, interagendo con il campo, posso costituire una fonte di rischio. In questo ambito è richiesta una particolare attenzione per possibili interferenze con impianti o dispositivi medici attivi o passivi impiantati o portati dal lavoratore, come anche per possibili fonti di innesco di incendi o esplosioni.
• Effetti a lungo termine: le conoscenze scientifiche sul tema sono ancora troppo carenti per poter stabilire con certezza una disciplina di prevenzione e protezione. Questi effetti non vanno, ad oggi, valutati.
Il D.Lgs 159/16 indica la segnaletica (art. 210 del D.Lgs. 81/08): sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un’apposita segnaletica” recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
Documenti e normativa di riferimento
– “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” del 1998 della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP);
– Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (1999/519/CE);
– CEI 211-6 del gennaio 2001 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”;
– CEI 211-7 del gennaio 2001 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”;
– Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36) che prevede la protezione sia dei lavoratori che della popolazione.
– Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
– Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Modifica della direttiva 2004/40/CE);
– Direttiva 2012/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Modifica della direttiva 2004/40/CE);
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con particolare riferimento al Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo IV e allegato XXXVI;
– CEI EN 50413 del marzo 2009: “Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)”;
– CEI EN 50499 del novembre 2009: “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 Maggio 2008, G.U. 5 luglio 2008 n. 156, Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; (nel seguito DM 29/05/2008) si applica agli elettrodotti esistenti e in progetto, con linee aeree o interrate, facendo riferimento all’obiettivo di qualità di 3 µT per l’induzione magnetica, così come stabilito dall’art. 6 del DPCM 08.07.03. La metodologia stabilisce che sono escluse dall’applicazione alcune tipologie di linee tra cui le linee telefoniche, telegrafiche e a bassa tensione.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 Maggio 2008, G.U. 2 luglio 2008 n. 153, Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica (nel seguito DM 29/05/2008) si applica a tutti gli elettrodotti, definiti nell’art.3 lett.3 della legge n°36 del 22 febbraio 2001, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione (10 µT) e dell’obiettivo di qualità (3 µT)
DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2016)