Plastica monouso, dal 14 gennaio in vigore le nuove norme per la riduzione

Con il Decreto Legislativo n.196/2021, in vigore dal 14 gennaio 2022 sono state definite le modalità per la riduzione dell’immissione sul mercato, e per il totale divieto per alcune tipologie, di prodotti in plastica monouso.

Principali disposizioni

Il D.Lgs.196/2021 definisce diversi obblighi e disposizioni per le varie tipologie di prodotti in plastica In base all’art.3 co.1 lett.b) del decreto, si definisce come prodotto in plastica monouso “un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.

Il decreto fa salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di MOCA (materiali a contatto con gli alimenti, compresi quelli in plastica riciclata), norme che riguardano i requisiti generali e specifici che devono rispettare i materiali degli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Il D.Lgs. 196/2021 riguarda in generale l’utilizzo di prodotti in plastica monouso nel senso di una loro incisiva riduzione, mentre non incide sulla normativa relativa alle tecniche di produzione dei MOCA, ma coinvolge comunque il settore alimentare perché impone un generalizzato divieto e/o riduzione dell’utilizzo di plastica monouso sia “tal quale” che “riempita” dal “produttore”.

Cosa intende per “produttore” il D.Lgs. 196/2021?

Intende per «produttore»:

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza (e-commerce) ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca (di cui all’articolo 4, punto 28), del Regolamento (UE) 1380/2013); ovvero

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza (e-commerce), prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca, come sopra definita.

Leggi anche:

Riportiamo di seguito un riepilogo delle disposizioni contenute del D.Lgs. 196/2021:

  • Art.4: si richiede una riduzione quantificabile del consumo di SUP entro il 2026, tramite accordi e contratti di programma tra MISE, Regioni ed enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per la definizione e l’attuazione di specifiche misure quali:
    • ottimizzazione dei flussi di rifiuti
    • attuazione nuovi processi produttivi
    • modifica cicli produttivi e riprogettazione prodotti
    • informazione
    • monitoraggio flussi prodotti
    • sperimentazione utilizzo bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l’acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande
    • creazione per gli esercenti di servizi di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna di prodotti riutilizzabili
    • raccolta dati per la creazione di processi LCA certificabili
    • definizione di standard qualitativi per materie prime e prodotti finali
    • sviluppo di tecnologie e metodi di raccolta, riciclo e reintroduzione nel ciclo produttivo dei rifiuti di plastica
    • sistemi di restituzione dei prodotti usati

      Inoltre, dovranno essere definiti specifici Criteri Ambientali Minimi – CAM da applicarsi negli appalti pubblici per servizi di ristorazione ed organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.
      Per il periodo 2022 – 2024 viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 10.000 euro/anno, per le imprese che acquistano e utilizzano prodotti elencati nelle Parti A e B ma che sono riutilizzabili o realizzati in materiali biodegradabili o compostabili certificati in base alla norma UNI EN 13432:2002. Le modalità d’applicazione del credito d’imposta devono essere definite con apposito DM entro il 15/3/2022
  • Art.5: divieto di immissione sul mercato, compresi prodotti in plastica oxo-degradabile. Sono esclusi dal divieto i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile certificati UNI EN 13432 o UNI EN 14995 e con percentuali di materia prima rinnovabile almeno pari al 40% (60% dal 1/1/2024) se:
    • non sono presenti prodotti per alimenti alternativi riutilizzabili
    • sono utilizzati in mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali che conferiscono i rifiuti in modo differenziato al servizio pubblico di raccolta
    • le alternative non garantiscono adeguate garanzie di igiene e sicurezza
    • per particolari tipologie di alimenti o bevande
    • in situazioni con elevati numeri di persone
    • se il prodotto riutilizzabile genera un impatto ambientale peggiore di quelli biodegradabili e compostabili
  • Art.6: dal 3/7/2024 i prodotti con tappi e coperchi in plastica potranno essere immessi sul mercato solo se tappi e coperchi restano attaccati al contenitore per tutta la durata del suo uso.
    Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
    a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
    b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
  • Art.7: ai prodotti, o relativi imballaggi, dev’essere apposta una marcatura rispondente al Regolamento (UE) 2020/2151, e riportante le seguenti informazioni per i consumatori:
    • Modalità di gestione dei rifiuti
    • Presenza di plastica e conseguenti danni all’ambiente in caso di dispersione o smaltimento non corretto
  • Art.8: i rifiuti derivanti da prodotti elencati nella Parte E sono gestiti tramite sistemi istituiti da parte dei produttori. In particolare, sono definite disposizioni differenti per i prodotti elencati nelle sezioni I, II e III della parte E:
    • Sez.I e II (E-I II nella tabella): entro il 31/12/2024 (5/1/2023 per i regimi istituiti prima del 4/7/2018) i rifiuti sono gestiti nell’ambito dei sistemi per il riciclaggio istituiti dai produttori dei prodotti ai sensi del Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 152/06
    • Sez III (E – III): entro il 5/1/2023 i rifiuti devono essere gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore

      Entro il 31/12/2024 dovranno essere gestiti tramite sistemi istituiti dai produttori i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica
      Per adeguarsi a queste disposizioni, i regimi di responsabilità estesa dei produttori istituiti prima del 4/7/2018 dovranno adeguare i propri statuti entro il 5/1/2023.
  • Art.9: i sistemi di responsabilità estesa dei produttori devono garantire i seguenti livelli minimi di raccolta differenziata e di utilizzo di plastica riciclata, in riferimento alle quantità di prodotti in plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento:
    • Entro il 2025: 77%
    • Entro il 2029: 90%

      Ai fini di questi calcoli, le quantità di prodotti immessi sul mercato si considerano equivalenti alle quantità di rifiuti prodotte.
      Per questi rifiuti, il MiTE con appositi decreti può istituire sistemi di cauzione e rimborso.

Scorte

Per le tipologie di prodotti rientranti negli articoli 5, 6 e 7 è ammesso l’utilizzo delle scorte di prodotti non rispondenti ai rispettivi requisiti, se immessi sul mercato prima del 14/1/2022.

Sanzioni

Il decreto prevede le seguenti sanzioni, applicate dalla Provincia in cui è commessa la violazione:

  • Non rispetto del divieto d’immissione sul mercato previsto dall’art.5: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti non conformi all’art.6: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti senza marcatura, non conformi all’art.7: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Non partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa dei produttori, se non sanzionata ai sensi del D.Lgs.152/06: sanzione di 5.000 euro

Se vengono commesse più violazioni diverse o se la stessa violazione viene commessa più volte, si applica la sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Questo anche per violazioni ripetute nel tempo.

Disposizioni diverse

Il D.Lgs.196/2021 coinvolge diverse precedenti disposizioni, che vengono conseguentemente modificate:

  • Viene abrogato il divieto di produzione e vendita, dal 1/1/2019, dei bastoncini  cotonati per la pulizia delle orecchie previsto dalla L.205/2017
  • Vengono abrogate le disposizioni volontarie per i produttori e gli standard qualitativi per i prodotti in plastica monouso previsti dall’art.226-quater co. 1, 2 e 3 del D.Lgs.152/06
  • Viene modificata la definizione di “plastica” dell’art.218 co.1 lett. dd-bis) del D.Lgs.152/06, escludendo dalla definizione i polimeri naturali non chimicamente modificati
  • La sanzione prevista dall’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 per l’immissione sul mercato di imballaggi non etichettati (etichettatura ambientale e composizione imballaggio), prima compresa tra 5.200 e 40.000 euro, è ora compresa tra 5.000 e 25.000 euro
  • La sanzione prevista dall’art.256 co.8 del D.Lgs.152/06 per la mancata adesione al Polieco viene modificata, passando da un importo compreso tra 8.000 e 45.000 euro ad un importo fisso di 5.000 euro oltre l’obbligo di corresponsione dei contributi pregressi
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