Il ponte Morandi e il D.Lgs. 81/08. Ciò che rimane in secondo piano e non viene raccontato da giornali e tv

È di pochi giorni fa la notizia che sono stati inviati gli avvisi di garanzia agli indagati per il disastro del Ponte Morandi di Genova. I giornali le televisioni ed i media tutti si sono concentrati sui nomi degli indagati ma pochissimo sui reati contestati. Come spesso avviene in questi casi.

Per chi avesse voluto approfondire, ecco la scoperta, il reato più grave contestato è strettamente ed indissolubilmente legato al Dlgs 81 , la sicurezza sui luoghi di lavoro. È pur vero che altri reati sono stati contestati, ma il piu’ grave, il più preoccupante per gli indagati ed inserito al primo posto negli avvisi di garanzia è il seguente:

1) L’OMICIDIO COLPOSO PLURIMO di cui all’art. 589 CP per violazione delle norme sulla sicurezza con particolare riferimento alle norme di cui al D. LGS. 81 / 08. 

 

Col decreto legislativo 231/2001il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche. La suddetta responsabilità, definita come responsabilità amministrativa degli enti in sede penale, sarebbe da considerarsi più come responsabilità di natura mista ed è operante anche qualora l’autore materiale dell’illecito penale sia non imputabile, non punibile o non sia stato individuato.

Con tali disposizione si va ad aggiungere alla responsabilità penale degli autori materiali dei reati, la responsabilità dell’ente, soggetto giuridico che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative, ne abbia tratto un interesse o una vantaggio (articolo 5 del Dlgs 231/2001).

Il vantaggio o interesse dell’ente si concretizza normalmente nel risparmio economico connesso alla mancata predisposizione delle cautele necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Con l’articolo 9 della legge 123/2007 poi modificato dall’articolo 300 del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 attraverso l’introduzione nel Dlgs 231/2001 dell’articolo 25-septies, il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per le ipotesi di omicidio colposo (articolo 589 del Cp) commesso con violazione delle norme antinfortunistiche.

Con l’introduzione di tale norma inoltre l’ambito di applicazione delle disposizione di legge del Dlgs 231/2001, previste originariamente per i reati di natura dolosa, sono sussistenti anche per reati di natura colposa. Il presupposto della responsabilità su queste ipotesi risiede nell’accertamento di un delitto colposo ex art. 589 Cp che si ricolleghi causalmente alla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro. Va osservato che per fondare la responsabilità dovrà essere accertato che in concreto l’evento sia stato la conseguenza della violazione della norma cautelare non osservata.

 

Ora vorrei ricordare a tutti noi, che ci occupiamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra i nostri doveri, vi è probabilmente anche quello di sensibilizzare oltre tutti coloro che direttamente sono coinvolti anche i tutti i media. Sul dlgs 81 si fanno solo i titoloni quando ci sono morti sul lavoro che fanno notizia, mai viene spiegato al grande pubblico che tale decreto esiste e le conseguenze a cui si va incontro quando non viene rispettato ed applicato.

 

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