A febbraio 2019 è stata approvata la revisione delle tariffe premio Inail con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1121, della legge di bilancio 2019 (l. 145/2018).
Scadenza premio Inail differita
La revisione delle tariffe premio Inail arriva dopo venti anni dall’ultima modifica, intervenuta con il d.m. 12/12/2000 e comporta una riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,72% rispetto a quello del 2000.
Per consentire l’adeguamento dei flussi gestionali, per l’anno 2019 sono stati prorogati i termini per l’autoliquidazione del premio.
Premio assicurativo Inail: termine di pagamento 2019
È stato rinviato al 16 maggio 2019 il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione.
Anche la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è
stata differita dal 28 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.
In caso di pagamento rateale
Nel caso di pagamento rateale, entro il 16 maggio 2019 dovranno essere versate le prime due rate della rateazione.
Chi paga il premio Inail?
All’assicurazione e al pagamento del premio Inail sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.
Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti. Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.
Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:
- le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
- le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..