La nuova disposizione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e andrà a integrare il Codice di prevenzione incendi.
Con DECRETO 22 novembre 2022 il Ministero dell’Interno approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
La nuova Regola Tecnica verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo introduce
- nel Codice di prevenzione Incendi il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
- nell’elenco attività soggette contenuto nel DPR 151/2011 la voce n. «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;» .
Il Decreto contiene all’Allegato I la Regola Tecnica V15 così organizzata:
- Campo di applicazione Definizioni Classificazioni;
- Valutazione del rischio di incendio;
- Strategia antincendio Reazione al fuoco Resistenza al fuoco Compartimentazione Esodo;
- Gestione della sicurezza antincendio Controllo dell’incendio;
- Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore Sicurezza impianti tecnologici Altre indicazioni.
Leggi anche:
Protezione antincendio in magazzini e depositi: ecco come fare
Come gestire gli incendi sui cantieri in presenza di amianto
Cosa si intende per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico?
Per attività di intrattenimento ai sensi del DM 22/11/22 si intendono le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo definite all’allegato 1 del DPR 151/2011 individuate con (l’introdotta) “nuova voce” n.65, sia che si tratti di attività già esistenti che di nuova realizzazione.
Quali sono le attività di intrattenimento e di spettacolo
In particolare, le attività di intrattenimento/spettacolo sono definite
- attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ad esempio, “la danza” (sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …).
- Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (attività quali cinema, auditorium, sale convegni, …, inseriti in centri commerciali o poli fieristici).
- Sala: ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.
- Scena: ambito dell’attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.
La scena può essere:- di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena, per il quale è ammessa la comunicazione diretta con la sala;
- di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala[1].
- Deposito di servizio alla scena: locale destinato a contenere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.
Quali attività di intrattenimento/spettacolo sono escluse dalla Regola Tecnica di Prevenzione Incendi 2022
Sono esclusi dalla regola tecnica:
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di spettacolo viaggiante regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Le attività sono classificate
- in relazione al numero di occupanti, come segue
Tipologia di attività | Numero di occupanti |
OA | n :S 200 |
OB | 200 < n :S 1000 |
OC | 1000 < n :S 5000 |
OD | n > 5000 |
Tabella redatta dai dati dell’Allegato I della Regola Tecnica n.15
Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, …) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.
- in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:
Tipologia di attività | Quota dei piani accessibili |
HA | -1 m :S h :S 6 m |
HB | -5 m :S h :S 12 m; |
HC | -10 m :S h :S 24 m |
HD | tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente. |
Tabella redatta dai dati dell’Allegato I della Regola Tecnica n.15
Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, …), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.
Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo: glossario delle sigle delle classificazioni
Le aree dell’attività sono classificate con le seguenti sigle:
TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico;
TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
TK2: scena di tipo separato;
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie> 200 m2;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.