Radioattività, le norme di protezione del nuovo decreto

Il 27 Agosto 2020 è entrato in  vigore il nuovo Decreto 101/2020 che stabilisce nuove norme di protezione contro i  pericoli derivanti dall’esposizione alle Radiazioni Ionizzanti, dal Radon e dai Materiali da Costruzione Radioattivi.

La norma

Il D.lgs 101/2020, si applica ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato, quindi non ai materiali già in opera, e va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione relativamente a quanto previsto per la stesura della dichiarazione di prestazione. 

Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.

Le novità del decreto

Il d.lgs 101/20 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV comprende i seguenti aspetti di radioprotezione:

  • Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita
  • Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente.
  • Protezione dei lavoratori e dei degli individui della popolazione dall’esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).
  • Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione
  • Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc.

Il decreto legislativo n. 101 del 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consta di 245 articoli e 35 allegati. Con esso l’esecutivo ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il ruolo del medico autorizzato

L’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D. lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A.


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Le responsabilità di chi usa materiali radioattivi

Il decreto, nel far salvi gli obblighi previsti nei confronti del fabbricante, del mandatario, del distributore e dell’importatore in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla marcatura CE dei prodotti da costruzione (di cui al Regolamento UE 305/2011), dispone che il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei prodotti in questione, e prima della relativa commercializzazione, deve garantire che: 

1)  siano state determinate le concentrazioni delle attività dei radionuclidi Ra-226, K-40 e Th-232;

2)  sia stato calcolato l’indice di concentrazione d’attività (limite fissato a 1);

3)  i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione d’attività costituiscano parte integrante della dichiarazione di prestazione (DOP) dei materiali.

Sanzioni

Il decreto prevede l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da € 30.000,00 ad € 100.000,00 nel caso in cui vengano utilizzati i materiali da costruzione con un livello di riferimento in termini di dose superiore al limite previsto, negli edifici di ingegneria civile.

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