In seguito alla richiesta di trasparenza da parte dei consumatori di alcuni Paesi comunitari in materia di etichettatura, sono nati vari regolamenti sull’obbligo di indicare l’origine della materia prima in etichetta.
Gli Stati membri della Ue – con l’eccezione della Germania e del Lussemburgo che si sono astenuti – hanno approvato il regolamento esecutivo UE 775/2018 (che richiama l’attuazione dell’articolo 26 del Regolamento 1169/2011) e che si applicherà a partire dal primo aprile 2020.
Purtroppo con tale norma europea c’è il rischio che diventino “made in Italy” alimenti fatti con ingredienti stranieri.
Paese d’origine e luogo di provenienza degli ingredienti in etichetta: il regolamento UE 775/2018
Il regolamento UE 775/2018 si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso diciture, illustrazioni simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche eccetto i termini figuranti denominazioni usuali e generiche la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.
In particolare i produttori sono obbligati a fornire in etichetta le informazioni sull’origine degli ingredienti quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato – o anche semplicemente evocato – in etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario.
Se su un pacco di pasta lavorata in Italia è riportato il tricolore bisognerà indicare l’origine del grano se questa è estera, se cioè “l’ingrediente prevalente” proviene da altro Paese. Così come un salume dovrà specificare l’origine della carne suina proviene dalla Germania o dalla Polonia se sulla confezione si fa riferimento con “segni, simboli” all’italianità del prodotto.
Un regolamento più flessibile erode il made in Italy
Il nuovo atto esecutivo della Commissione UE appare più flessibile rispetto alle disposizioni nazionali; oggi, ad esempio, su una confezione di spaghetti è sempre obbligatorio inserire l’indicazione di provenienza del grano, a prescindere se sul campo visuale principale dell’etichetta venga o meno evocato il Paese. Il nuovo regolamento risulta flessibile anche sulla portata geografica del riferimento all’origine (da “Ue/Non UE” fino all’individuazione del Paese o della regione).
La situazione appare invece piuttosto critica se pensiamo che l’obbligo di esplicitare la provenienza degli ingredienti primari scatterà solamente per i cibi che si dichiarino “made in Italy” oppure inseriscano sulla confezione il tricolore. In tutti gli altri casi il produttore potrà tacere la vera origine delle materie prime impiegate.
Ai sensi dell’art.2, l’indicazione deve essere fornita:
- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
- «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
- o una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- o la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
- o uno o più Stati membri o paesi terzi;
- o una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- o il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Nasce dunque un problema per le nostre produzioni: potranno esserci alimenti presentati come «prodotti italiani», ma prodotti con materie prime importate dai vari continenti, creando un presupposto di origine confuso per il consumatore, le cui indicazioni sull’etichetta sono riportate in modo talvolta microscopico.
Dop, Igp e Stg e non applicabilità del regolamento UE 775/2018
Il regolamento non si applica ai prodotti Dop, Igp e Stg, né a quelli a marchio registrato che, a parole o con segnali grafici, indicano già di per sé la provenienza del prodotto.