Riporto quanto nuovamente sottolineato dall’ INAIL in data 11/09/2019 ad ulteriore conferma di numerose sentenze della Cassazione e troppo spesso trascurato sia dai noleggiatori che dai Datori di Lavoro.
“L’impianto legislativo delineato dal d.lgs. 81/08 (TU), con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.
Chiunque noleggi o conceda in uso (o locazione in finanziaria) attrezzature di lavoro non marcate CE, infatti, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi le noleggia o le riceva in uso (o in locazione finanziaria), ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Questo indica in maniera chiara che i noleggiatori e i concedenti in usodevono fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme, e deve essere prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un’attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al summenzionato allegato V, oltre all’evidenza al momento della cessione, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, ecc.).
Un altro obbligo ricadente sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro è l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo.
Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione (vedere pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).” INAIL 11/09/2019
Va ricordato che quanto detto sopra si applica anche al cosiddetto prestito di macchinari tra aziende, pratica molto diffusa in special modo tra le piccole aziende edili ed agricole.
Il prestito di una macchina non a norma
Il prestito di una macchina “pericolosa” (non a norma) determina una responsabilità penale grave. Altrettanto importante è ricordare che il personale che utilizzerà tali attrezzature deve essere obbligatoriamente formato (patentino).
A completamento ricordo che per il nolo a caldo (con operatore fornito dal noleggiatore) oltre alla responsabilità del noleggiatore vi è una importante responsabilità di rilevanza penale dello stesso operatore. Per chi volesse approfondire Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2016, n. 3807 e n. 109 del 9 gennaio 2012.
Claudio Ottolia, Resp.Regionale A.N.C.O.R.S. – R.S.P.P. – FORMATORE – ISTRUTTORE