Revisione veicoli e rimorchi: quando, dove e come farla

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall’articolo 79 del Codice della strada.

Veicoli su cui bisogna fare la revisione periodica

I veicoli per cui è obbligatoria la revisione, secondo periodi che differiscono dal tipo, sono:

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
  • autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città);
  • autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
    motoveicoli e ciclomotori 
    rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018).

LEGGI ANCHE: Revisione trattori e macchine agricole: proroga 2019 e nuovo calendario

Quando fare la revisione periodica

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Queste scadenze si applicano a:

I veicoli che vanno revisionati ogni anno

La revisione è invece prevista ogni anno per

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
  • autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Dove fare la revisione

La revisione può essere effettuata presso

  • Uffici motorizzazione civile
    per tutti i veicoli
  • Officine autorizzate
    solo per:
    •  autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. oppure superiore a 3.500 Kg se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
    • autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
    • ciclomotori e motoveicoli

Come fare richiesta di revisione

Documentazione

  • domanda su modello TT2100 disponibile
  • attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

Dopo la richiesta occorre prenotare la visita e prova del veicolo.

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione.

Revisione negativa e adesso?

Se la revisione del veicolo dovesse risultare negativa, possono presentarsi due casi:

  • se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese
  • se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Le sanzioni per mancata revisione

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. L’organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g bis del Codice della Strada).

Back To Top