Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le prime linee guida per redigere il Piano di Emergenza per i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
L’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti.
Devono redigere il Piano di Emergenza Interna PEI tutti gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, sia esistenti che di nuova costruzione.
Inoltre, i prefetti, d’intesa con le Regioni e gli enti interessati, devono predisporre un “piano di emergenza esterna” (PEE).
Piano di Emergenza Esterna: i documenti da fornire al prefetto
Per l’elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad inviare alcune informazioni ai prefetti entro la data del 4 marzo 2019.
I gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni sull’impianto ed in particolare devono inviare questi documenti:
- Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
- quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
- descrizione degli impianti tecnici;
- descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da
un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento; - Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
Il Ministero dell’Ambiente precisa inoltre che “tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo”.
I prefetti infatti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive al fine di elaborare il Piano di Emergenza Esterno PEE.
Il prefetto potrebbe anche non redigere il PPE
Il prefetto può anche decidere di non predisporre il Piano di Emergenza Esterna, “qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio”.
Piano di Emergenza sostanze pericolose: vale il d.lgs. 105/2015
Le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione per quegli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015 “Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
“Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, chiarisce il Ministero, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti”.
Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specifici e legati ai quantitativi di sostanze pericolose.
Quindi, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE.