Rischio da interferenza e redazione del DUVRI

Il DUVRI, Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze è un documento obbligatorio nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori nel caso di subappalto di un lavoro.

Chi ha l’obbligo di redigere il DUVRI

Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, ha l’obbligo di promuove la cooperazione e il coordinamento attraverso il DUVRI.

Ne parla l’articolo 26 del decreto 81/08 TU della salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Secondo l’articolo 26, comma 2 del decreto 81/08, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  • a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Nell’ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, Codice degli Appalti Pubblici, oppure in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

In caso di redazione del documento, il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L’incaricato alla sovrintendenza della cooperazione

Inoltre il datore di lavoro committente indica un proprio incaricato per sovrintendere a tali attività di cooperazione e coordinamento.

Il sovrintendente alla cooperazione deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, deve essere periodicamente aggiornato e deve avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Cosa c’è nel DUVRI: il rischio da interferenza

Il DUVRI deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’ “interferenza”.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Si possono considerare rischi da interferenza i seguenti:

  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Cosa non deve esserci nel DUVRI

Al comma 3 dell’articolo 26 del decreto 81/08 si legge che “le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Nel DUVRI non devono quindi essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Quindi, in assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI.

Inoltre sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Fonte: INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”

Chi non deve redigere il DUVRI

È possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza nei seguenti casi di appalto:

  • la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
  • i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Altre fonti:

Decreto 81/08

Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008
Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006.


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