Il rischio sismico: obblighi del datore di lavoro e valutazione dei rischi DVR

Con il Decreto Legislativo 81/08 ai sensi del quale il datore di lavoro deve garantire un luogo di lavoro sicuro sia in termini di prevenzione infortuni che di tutela della salute dei lavoratori, e a seguito degli eventi sismici è molto importante valutare la possibile risposta dei fabbricati ad accelerazioni al suolo quali quelle derivanti da un evento sismico.

Le norme di sicurezza per gli edifici produttivi  fanno riferimento alla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008) e si riferiscono alla:

  • gestione della sicurezza degli stessi, con riferimento all’evento sismico possibile e alle relative conseguenze, cercando di mitigarle il più possibile con misure adeguate. Infatti “gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali” (punto 1.1.1, Allegato IV del D. Lgs. 81/2008).
  • necessaria valutazione specifica del rischio sismico e l’eventuale verifica di sicurezza sismica nelle modalità descritte dal Decreto di Protezione Civile del 21/10/2003 e dal T.U 14 Gennaio 2008.

Parlando di edifici che siano già stati danneggiati o lesionati si può anche fare riferimento all’art. 64 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro”: 
“Il datore di lavoro provvede affinché… c) i luoghi di lavoro […] vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (per cui anche aggiornamenti costruttivi successivi all’edificazione, NdA)”.

Secondo le sentenze post-terremoto in Emilia nel maggio 2012, ai sensi del decreto 81/2008, è compito del datore di lavoro valutare tutti i rischi aziendali in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione .
In caso di mancata valutazione e/o in caso di mancato adeguamento per migliorare la struttura dei capannoni e di tutti gli elementi che in caso di sisma potrebbero  costituire un rischio per i lavoratori, le persone individuate dalla 81/08 per l’effettuazione della corretta Valutazione del Rischio e dell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi possono essere sottoposte ad indagine dai Gip.

Riferimenti al rischio sismico nella 81/08 

Gli articoli della legge 81/2008 che si riferiscono al rischio sismico sono:

17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”

29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione [… ]il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato […] nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.

63, c. 1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicatinell’Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghidi lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavorodevono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipod’impiego ed alle caratteristiche ambientali”.

64 comma 1, lettera c): “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro […] vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Come si effettua la valutazione del rischio sismico

Alla luce di quanto detto finora, è fondamentale, per quanto il sisma sia un evento imprevedibile in grado di mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, effettuare una analisi  preventiva stabilendo il suo effetto.

La prevenzione dei rischi sismici, nell’ambito della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro regolamentato dal D. lgs. 81/08,  deve inquadrare una determinata area a rischio sismico e considerare l’interazione tra il possibile terremoto e le opere, le strutture, gli impianti siti in ogni ambiente di lavoro.

Nella valutazione  si deve procedere per il rischio sismico aziendale  :

  • al censimento dei fabbricati e degli impianti,
  • alla analisi della pericolosità sismica,
  • alla analisi della vulnerabilità sismica,
  • alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro con il rischio di vita,
  • alla definizione del livello di rischio,
  • alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio Sismico (DVR),
  • alla programmazione degli interventi di mitigazione.

Al termine della valutazione  del rischio sismico, si dovrà, procedere alla determinazione delle priorità d’intervento.

Le valutazioni hanno validità limitata nel tempo, in quanto la variazione dei processi produttivi e delle destinazioni d’uso dei locali, potrebbero alterare le condizioni di rischio.

L’invecchiamento dei fabbricati e degli impianti tende a ridurre le caratteristiche resistenti dei materiali, delle strutture e quindi incrementare le condizioni di rischio, pertanto occorre procedere ad un costante aggiornamento e rivalutazione a cura del Datore di Lavoro.


I diversi interventi di adeguamento in conformità potranno riguardare :

  • gli elementi strutturali;
  • elementi non strutturali quali controsoffitti, fonti di illuminazione, pareti divisorie, superfici vetrate impianti e macchinari.

A seguito e a completamento della valutazione del rischio sismico e dell’individuazione delle priorità d’intervento si procederà ad aggiornare e/o redigere il piano di emergenza in caso di terremoto.

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