Un documento fa il punto sui principali interventi di prevenzione che i soggetti coinvolti nelle attività edili devono mettere in atto per prevenire incidenti e infortuni.
Sono molte, oltre ai coordinatori alla sicurezza, le persone che possono essere presenti, con compiti molto diversi, nei cantieri edili.
Ad esempio possiamo trovare:
- il committente,
- il responsabile dei lavori,
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del committente (questa figura “è assente, perché non prevista, nel caso di committenti agenti come privati cittadini, ossia per cantieri in ambito domestico),
- il progettista (o i progettisti se più di uno),
- il direttore dei lavori,
- il direttore operativo,
- l’ispettore di cantiere,
- i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
- i dirigenti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici,
- i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese esecutrici,
- il direttore di cantiere,
- i capicantiere delle imprese esecutrici,
- i preposti delle imprese esecutrici,
- i lavoratori dipendenti delle imprese esecutrici,
- i lavoratori autonomi,
- i fornitori,
- il medico competente,
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici,
- i funzionari degli organismi di controllo e vigilanza e delle forze dell’ordine,
- il collaudatore (o i collaudatori se più di uno).
A ricordarlo e a fornire un’interessante presentazione dei compiti operativi, direttivi o di controllo che possono avere queste persone è il documento, nella versione aggiornata del 2021, “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.
Dopo aver parlato, in relazione al documento, del ruolo dei coordinatori alla sicurezza e dei compiti di vari soggetti coinvolti nell’attività di cantiere (committenti, direttori dei lavori, responsabili dei lavori, progettisti, …), torniamo a parlare del documento dell’Ing. Camparada raccogliendo anche alcune risposte a specifici quesiti.
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Uno sguardo d’insieme delle figure presenti in cantiere e il capocantiere
Uno dei pregi del documento dell’Ing. Camparada è quello di fornire velocemente un quadro completo di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività di cantiere.
Per facilitare questa visione d’insieme riportiamo dal documento un utile prospetto:
Nella Tavola 4.2 sono riportate poi le caratteristiche di alcune delle figure citate nel prospetto precedente, con i riferimenti normativi correlati.
Ci soffermiamo su quanto indicato per il capocantiere.
Si indica che, in realtà, il capocantiere è un “soggetto non definito dalla legislazione”, anche se “da essa menzionato”. È “designato da ogni impresa esecutrice operante nel cantiere ed avente il compito di assicurare l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del POS e PSC. Per quanto concerne l’organizzazione generale del cantiere (recinzione, viabilità interna, servizi logistici ed organizzativi, eccetera), egli si attiene alle disposizioni impartite al riguardo dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria. Ne consegue che i capicantiere sono tanti quante sono le imprese esecutrici”.
Si indica, inoltre, che:
- “in caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere, sentito il proprio datore di lavoro, designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità, a sostituirlo temporaneamente”;
- “ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 è un ‘preposto’”.
I quesiti sulle figure presenti in cantiere: il committente
Veniamo ora ad alcune delle risposte ai quesiti presentati nel documento e ci soffermiamo, in particolare, su alcuni quesiti connessi alla figura del committente.
Il committente può designare come responsabile dei lavori il datore di lavoro (o un suo dipendente) di un’impresa operante in cantiere?
La risposta dell’Ing. Camparada è “no, perché il responsabile dei lavori, su segnalazione del CSE, può essere chiamato a prendere provvedimenti, anche gravi, nei riguardi dell’impresa esecutrice di cui è datore di lavoro o dipendente; inoltre, nel caso di inadempienza alla segnalazione del CSE [D. Lgs. 81/08, art. 92, lettera e)] e conseguente denuncia agli organismi di controllo, il responsabile dei lavori si troverebbe in una situazione critica e ambigua”.
Il committente o il responsabile dei lavori può essere una società o un ente pubblico?
Anche in questo caso la risposta è “no, perché sia il committente, sia il responsabile dei lavori, avendo responsabilità penali, devono essere necessariamente persone fisiche e precisamente persone che hanno i necessari poteri decisionali (propri o su delega).
I quesiti sulle figure presenti in cantiere: i lavoratori
Concludiamo riportando alcune risposte ai quesiti connessi agli obblighi e ai diritti dei lavoratori in cantiere.
In un cantiere un lavoratore deve curare, oltre che la propria sicurezza, anche quella degli altri lavoratori presenti, siano essi della sua stessa impresa o siano di altre imprese o siano lavoratori autonomi?
“Sì. Infatti l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 81/08 stabilisce che ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro’. In altri termini, un lavoratore non può comportarsi in modo da danneggiare gli altri lavoratori presenti in cantiere; il concetto è esteso anche alle eventuali terze persone lecitamente presenti in cantiere”.
In cantiere un lavoratore può rifiutarsi di compiere un’azione che ritiene pericolosa?
Si, infatti, come visto sopra, “l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 81/08 stabilisce che ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza’. È evidente che l’azione richiestagli deve essere effettivamente pericolosa (ad esempio andare in quota senza imbracatura di sicurezza in una posizione priva di protezione contro la caduta nel vuoto)”.
In cantiere un lavoratore può allontanarsi dal proprio posto di lavoro in caso di emergenza?
“Sì; infatti l’art. 44, comma 1, del D. Lgs. 81/08 stabilisce che ‘Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa’”.