Sicurezza dei ponteggi: ecco gli allegati del decreto di riferimento

Particolare attenzione viene data agli allegati V e XVIII del D.Lgs. 81/2008 in merito a ponteggi in legname, intavolati, parapetti e montaggio degli elevatori.

Sono diverse le norme, a livello nazionale, che riguardano i ponteggi: decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, lettere circolari ed interpelli.

E la normativa più importante che parla di ponteggi in relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è, come sempre, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Degli articoli del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), che fanno riferimento ai ponteggi e alle opere provvisionali, abbiamo accennato nei mesi scorsi nell’articolo “Ponteggi di facciata: le indicazioni del Decreto legislativo 81/2008”. L’articolo presentava il contenuto del documento Inail “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e curato da Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani, con la collaborazione di Calogero Vitale.

Tuttavia, al di là dell’articolato del Testo Unico, molti importanti riferimenti per la sicurezza dei lavori in quota sono presenti anche in alcuni allegati.

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I ponteggi e l’allegato V: gli elevatori montati su impalcature

Un allegato del D.Lgs. 81/2008 che contiene riferimenti ai ponteggi è l’allegato V “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”.

Al punto 3 (Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi) l’allegato si sofferma sugli elevatori montati su impalcature di ponteggi (3.3.1).  

Si indica che i montanti delle impalcature, “quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo”. (…)

I ponteggi e l’allegato XVIII: ponteggi in legname, intavolati e parapetti

Anche l’allegato XVIII “Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali” riporta diverse indicazioni relative ai ponteggi.

Per i ponteggi in legname (2.1.) sono presenti prescrizioni in relazione a:

  • collegamenti delle impalcature
  • correnti
  • traversi
  • intavolati
  • parapetti
  • ponti a sbalzo
  • mensole metalliche

Ad esempio riguardo agli intavolati (2.1.4) si indica che le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio “devono avere le fibre con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza”.

Inoltre:

  • “Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
  • Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
  • Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti”.

L’allegato si sofferma anche sui parapetti (2.1.5).

Si indica che il parapetto di cui all’articolo 126 (Titolo IV, Capo II, Sezione IV – Ponteggi in legname e altre opere provvisionali) del Testo Unico è “costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio”.

Si indica poi che:

  • “Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri”.
  • “Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti”.
  • È considerata equivalente al parapetto “qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso”.

L’allegato riporta poi indicazioni anche per i ponteggi in altro materiale (2.2) e, in particolare, sulle necessarie “caratteristiche di resistenza” (2.2.1).

I ponteggi e l’allegato XVIII: trasporto dei materiali ed elevatori

L’allegato XVIII si sofferma anche sul trasporto dei materiali (3.0).

Ad esempio riguardo al montaggio degli elevatori (3.3.) si indica che i montanti delle impalcature, “quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti”. E nei ponti metallici “i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due”.

Altre indicazioni:

  • “I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
  • Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo”.
  • Il manovratore degli argani “a bandiera” fissati a montanti di impalcature, “quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza”.
  • La protezione di cui al punto 3.2.3 sugli impalcati e parapetti dei castelli (“dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all’altezza di m 1,20 e nel senso normale all’apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore”) deve essere applicata “anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta molti altri dettagli (nel punto 3.0 sono fornite informazioni anche sui castelli per elevatori e sugli impalcati e parapetti dei castelli) e si sofferma anche su alcune risposte contenute nella Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 che contiene “quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

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