Sicurezza sul lavoro in agricoltura: un po’ di chiarezza sui lavoratori stagionali.
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
A cinque anni dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale, 27 marzo 2013 – Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, non vi è ancora sufficiente chiarezza, specie tra le piccole e micro imprese agricole, sulla fattiva applicazione di tale decreto.
Cominciamo individuando il campo di applicazione. Il decreto specifica chiarissimamente che tale semplificazione si applica nei confronti dei lavoratori stagionali, che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate lavorative. La soglia delle 50 giornate/anno è dirimente oltre questa soglia si esce dalla semplificazione e si entra a pieno titolo nel campo applicativo generale della legge 81/08.
Altro fattore dirimente previsto dal decreto per poter accedere in toto alla semplificazione è che siano Lavoratori stagionali addetti a lavorazioni semplici e generiche lavori che non richiedono abilitazioni specifiche (tipo utilizzo di un trattore o altro mezzo che necessiti di abilitazioni specifiche) così pure se viene assegnato a lavori per cui si è valutato ci siano rischi specifici (chimico, biologico, vibrazioni, rumore etc..). In questo caso:
NON SERVE EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA
per nessuna tipologia di dipendente, compresi apprendisti e minori (vedi L.R. n. 21, 18 agosto 2005,art. 2, c. 1, lett. a),e), f) e Decreto del Fare, n. 69/2013, art. 42, c.1,lett.b)b)
se il lavoratore stagionale viene assegnato all’utilizzo di mezzi d’opera o sottoposto a rischi specifici:
VA EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA
SANITARIA (VISITA PREVENTIVA PREASSUNTIVA E EVENTUALE VISITA PERIODICA) DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE nominato dal Datore di Lavoro e scelto anche fra Medici Competenti convenzionatisi con le Associazioni di Categoria.
Il costo della sorveglianza sanitaria, comprendente gli eventuali, necessari accertamenti mirati, è a carico del datore di lavoro e non deve comportare alcun aggravio di costi per i lavoratori.
Il Medico Competente rilascia un giudizio di idoneità sanitaria di cui definisce la durata.
Se nell’arco di quell’anno il Lavoratore cambia Datore di Lavoro continuando tuttavia a svolgere la stessa tipologia di mansione, il certificato di cui sopra continua ad essere valido ed il nuovo Datore di Lavoro non ha necessità di far ripetere la visita preventiva preassuntiva.
Ed ora veniamo alla parte della formazione. In entrambi i casi precedenti, la formazione può essere effettuata dal datore di lavoro, o da suo incaricato identificato come persona esperta, conoscitore:
-Delle fasi di lavoro
-I fattori di rischio specifici dell’attività (compresi luoghi di lavoro,attrezzature,orari, viabilità etc)
-Le misure e procedure di protezione e prevenzione
-Le modalità operative della gestione della sicurezza (chi può accedere, dove,con che regole)
-La gestione delle emergenze aziendali (es. a chi rivolgersi in caso di infortunio, malore, etc)
Gli argomenti trattati nella formazione debbono essere i seguenti:
1) FORMAZIONE GENERALE: ( utilizzando materiale cartaceo di Enti che si occupano di sicurezza del lavoro, da effettuarsi c/o il centro aziendale :
tempo di formazione almeno 30 minuti
2) FORMAZIONE SPECIFICA :(es. prove di utilizzo per es. di forbici pneumatiche, funzionamento del cantiere di potatura, spiegazione delle misure di prevenzione eprotezione attivate per lo specifico cantiere, utilizzo dei DPI forniti) da effettuarsi in campo:
tempo di formazione 90 minuti
3) CONSEGNA MATERIALE DIDATTICO : questo materiale deve essere contestualizzato e
deve contenere informazioni utili al lavoratore nello specifico scenario operativo.
Non è ritenuto valido materiale di tipo generico e aspecifico
4) REGISTRO : Verbalizza la consegna del materiale ai singoli lavoratori riportandone le firme su un registro (data ed ora di inizio e fine formazione. Va conservato)
5) VERIFICA: l’apprendimento dei singoli lavoratori