Disposizioni valide anche per il 2020
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la Presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito
denominato MUD), alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la
dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell’impresa cui la
dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Obbligo Comunicazione Rifiuti
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).
MUD Veicoli Fuori Uso
Sono tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.
I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione ± qualunque sia il sistema di propulsione ± non supera i 50 km/h);
- Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano
le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione Ambientale Imballaggi
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione imballaggi sono così individuati nei Consorzi e Gestori di Rifiuti da Imballaggio.
Sezione Consorzi
I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi sono individuati dal D.lgs. 03/04/2006, n. 152, ovvero:
- il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224;
- i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti
Questi soggetti comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.
Il CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale leggero immesse sul mercato ai sensi dell’art. 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006.
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.
Comunicazione RAEE
La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’art. 19 comme 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.
Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014. I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
Comunicazione rifiuti urbani e assimilati
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall’art 189, comma 5, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152.
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative
all’anno precedente:
- la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata;
- le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art. 12 comma 1 lettera a)) e b) del D.lgs. 49/2014.
Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. 49/2014:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DM 185/2007.
Per approfondire scarica le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)