Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono state introdotte alcune modifiche alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
La Legge di Bilancio 2019, ha modificato e aumentato le sanzioni per il datore di lavoro, sono intervenute inoltre delle modifiche per il rafforzamento delle attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La nuova legge tocca inoltre la riduzione del tasso INAIL (e dei finanziamenti) e la prevenzione incendi per luoghi e beni culturali.
Aumento delle sanzioni
La novità più importante della Legge di Bilancio 2019, in ambito sicurezza sul lavoro, riguarda senza dubbio l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
La nuova legge ha introdotto un incremento del 10% per gli importi dovuti a violazioni delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
Sono previsti inoltre aumenti delle sanzioni del 20% per le violazioni che riguardano:
- impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;
- somministrazione irregolare di lavoro;
- inosservanza delle norme relative all’orario di lavoro;
- mancata comunicazione del distacco estero;
- “altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
A tal fine viene identificato come soggetto destinatario del provvedimento il “datore di lavoro” come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera b) del decreto 81/08.
Tali sanzioni vengono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, al datore di lavoro siano già state applicate altre sanzioni amministrative o penali per queste stesse violazioni.
Trattamento degli infortuni e reinserimento
La legge, oltre alle misure di prevenzione correlate ad un aumento delle violazioni, introduce altri interventi dedicati al trattamento delle conseguenze delle violazioni e quindi degli infortuni già avvenuti.
Viene ampliato l’intervento a favore di quei lavoratori che possono usufruire di specifici benefici in virtù della loro riconosciuta esposizione all’amianto.
La nuova legge incrementa di un milione di euro il fondo di sostegno alle famiglie colpite da gravi infortuni sul lavoro.
La stessa legge introduce una nuova disposizione dedicata al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, ovvero riguardo ai progetti a sostegno di chi mira a recuperare in tutto o in parte la propria abilità al lavoro conseguente ad un precedente infortunio sul lavoro.
Riduzione risorse all’Inail
Il comma 1122 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008), per i seguenti importi:
1) euro 110 milioni per il 2019;
2) euro 100 milioni per il 2020;
3) euro 100 milioni per il 2021
Nuovi ispettori del lavoro
Altra novità riguarda una serie di attività volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare è previsto che, per i prossimi tre anni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sia autorizzato ad assumere nuovo personale (prevalentemente ispettivo) a tempo indeterminato.
Prevenzione incendi e beni culturali
Il comma 566 riporta che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà provvedere a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi (oltre a quelle di altri Ministeri ma vincolate al codice dei beni culturali e del paesaggio) soggette a controllo di prevenzione incendi.
Inoltre, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili sopra citati, dovranno provvedere, nei limiti delle risorse a disposizione, “alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno […] da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566”.
Riferimenti normativi:
Legge n.145/2018, del 30/12/2018
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 G.U. del 31/12/2018, n.302